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LO STATUTO DEL CAMPER CLUB ABBADIA SAN SALVATORE
ART. 1 Denominazione e sede
Ai sensi degli art. 36 ss.C.C. è costituita un'associazione denominata "CAMPER CLUB ABBADIA S. SALVATORE" L' Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potra' essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati
ART. 2 SEDE
1. Ai sensi degli art.36 ss. C.C. è costituita un'associazione denominata "CAMPER CLUB ABBADIA S. SALVATORE".L'Associazione ha sede ad Abbadia S.S. in Via Seggiano 29 ma potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque in Italia e all'estero.
ART . 3 SCOPO
1. Favorire e diffondere L'associazionismo tra coloro che praticano il campeggio, anche utilizzando veicoli ad uso ricreazionale quali camper roulotte e similari, e che in genere praticano attività di turismo.
2. Fornire adeguata assistenza , agli associati secondo i mezzi finanziari e tecnici a disposizione.
3. organizzare incontri , escursioni , viaggi , feste , raduni , meting , anche contattando altre associazioni aventi scopo analogo ,valorizzare gli aspetti ambientali culturali e storici del nostro territorio e inoltre come socializzazione tra le persone .
4. procurare , mediante accordi con esercenti attività commerciali , sconti a favore degli associati sui prezzi dei prodotti e dei servizi venduti o forniti .
5. aderire ad altre associazioni , anche a carattere regionale nazionale e internazionale.
6. proporre iniziative atte a sostenere e creare infrastrutture che consentano il rifornimento idrico e lo smaltimento delle acque reflue per i veicoli previsti dal codice della strada .
7. il supporto tecnico ai progetti d' interesse d'area attuati dai comuni per la valorizzazione turistica del proprio territorio, collaborando all' elaborazione e realizzazione di progetti di sviluppo delle attivita turistiche legali.
8. la difesa dei diritti dei camperisti e degli amanti del plein air in quanto tali ed in generale quali consumatori e cittadini .
ART.4 L'associazione ha per finalità
1. Possono aderire all'associazione tutti coloro che condividano gli scopi istituzionali della stessa .
2. possono far parte dell'associazione , in qualita di soci , solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile.
3. tutti coloro i quali intendono far parte dell' associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. L'ammissione all' associazione è deliberata da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea Generale .
4. tutti i soci sono obbligati al versamento della quota associativa annuale. La quota associativa non puo' essere trasferita a terzi o rivalutata.
5. sono ammessi soci sostenitori , senza diritto di voto che verranno indicati separatamente in apposito album.
ART.5 - Diritti dei soci
1. Tutti i soci maggiorenni , in regola con il pagamento della quota associativa annuale , godono del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonche' dell'elettorato passivo e attivo.
2. la qualifica di socio attribuisce il diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale , secondo le modalita' stabilite nell'apposito regolamento.
ART.6 - Decadenza dei soci
1. I soci cessano di appartenere all'ssociazione nei seguenti casi : - dimissione volontaria, morosita' protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa, radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo , pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell' associazione, o che con la sua condotta , costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio .
2. il provvedimento di radiazione assunto dal consiglio direttivo deveessere ratificato dall'assemblea ordinaria.
ART.7 - Organi
1. Gli organi sociali sono; L'assemblea ordinaria dei soci, il consiglio direttivo.
ART.8 - Assemblea
1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell' associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. spetta all' assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonche' in merito all' approvazione dei regolamenti sociali per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell' assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
3. la convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno due terzi degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno.
4. L'assemblea dovra' essere convocata presso la sede dell'associazione o comunque in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
5. la convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante l'affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione degli associati a mezzo posta ordinaria elettronica fax sms o telegramma nella convocazione dell'assemblea dovrà essere indicato il giorno il luogo e l'ora dell'adunanza.
6. l'assemblea dovra' essere convocata a cura del consiglio direttivo almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.
7. l'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. ogni socio ha diritto ad un voto e puo rappresentare in assemblea per mezzo di delega scritta non piu' di un associato
8. Trascorsa un ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
9. l'assemblee sono presiedute dal presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal vicepresidente .
10. il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità delle votazioni.
11. di ogni assemblea si deve redigere un verbale firmato dal presidente della stessa e dal segretario e se nominati dal presidente da due scrutatori .Copia dello stesso dovra' essere messo a disposizione di tutti gli associati con formalita' ritenute piu' idonee dal consiglio direttivo a garantire la massima diffusione.
ART.9 - Assemblea straordinaria
1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo con lettera raccomandata o posta elettronica o sms almeno otto giorni prima dell'adunanza.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti
3. L'assemblea straordinaria delibera le seguenti materie : approvazione e modificazione dello statuto sociale, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.
ART.10 - Consiglio Direttivo
1. Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito ed eletto dall'assemblea fino a un massimo di nove eletti. Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il consiglio direttivo e formato dal presidente, vice presidente, segretario, tesoriere e tre consiglieri.Sono compiti del consiglio: deliberare sulle domande di ammissione dei soci: redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea, fissare le date ordinarie da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario venga chiesto dai soci, di redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, adottare provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.
2. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri senza alcuna formalità.
3. Il consiglio direttivo e validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
4. Le deliberazioni del consiglio per la loro validità devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ne ha presieduto la riunione e dal segretario,lo stesso dovrà essere messo a disposizione di tutti gli associati.
5. Nel caso in cui per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio dovessero mancare uno o più consiglieri i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
6. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
7. Il consiglio direttivo stabilisce annualmente la quota di adesione per l'anno seguente.
ART.11 - Il Presidente
1. Il presidente è eletto dall'assemblea dei soci dura in carica tre anni e può essere rieletto.
2. il presidente dirige l'associazione e ne è legale rappresentante in ogni evenienza.
3. in caso di impedimento o assenza del presidente , i poteri sono esercitati dal vicepresidente.
ART.12 - Il patrimonio
1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni , da lasciti e donazioni ,dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione. Durante la vita dell'associazione non possono essere distribuiti anche in modo indiretto , avanzi di gestione nonché fondi, riserve capitale .
ART.13 - Il bilancio
1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno, il primo esercizio si chiudera' il 31 Dicembre 2005. per ogni anno è predisposto un bilancio annuale.
2. Entro il 30 Aprile di ogni anno il consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo da sottoporre all' approvazione dell'assemblea.
3. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale , economica e finanziaria dell'associazione ,nel rispetto del principio della trasparenza degli associati.
4. Copia del bilancio deve essere messo a disposizione di tutti gli associati insieme alla convocazione dell’ assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.
ART.14 - Scioglimento
1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall' assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria.
2. L'assemblea che delibera lo scioglimento, deve nominare i liquidatori, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi eventualmente residuali
3. In caso di scioglimento, il patrimonio dell' associazione deve essere comunque devoluto ad altra associazione , con finalità analoghe o a fini di pubblica utilita', sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 662/96.
ART.15 - Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
ABBADIA SAN SALVATORE, 20 FEBBRAIO 2005